Consentite in Campania le attività di coltivazione, cura degli orti e tutela animali da cortile.

Dr. PIETRO CUSATI

NAPOLI – Nelle ordinanze del Presidente della Regione Campania , adottate in questo periodo di emergenza COVID-19, non risultano dettate disposizioni specifiche in materia di attività di coltivazione, cura degli orti e tutela degli animali da cortile. Tenuto conto che le attività agricole non risultano vietate dalle disposizioni statali vigenti, (DPCM 10 aprile 2020) e che le attività di cura degli orti e poderi, anche per autoproduzione, e degli animali da cortile sono finalizzate a scongiurarne il deperimento e pertanto necessitate, gli spostamenti finalizzati alle dette attività risultano consentiti sul territorio regionale della Campania.E’ richiesto che gli spostamenti siano effettuati in forma individuale ,salvo che si tratti di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di dette attività, fermo restando il rispetto delle regole di distanziamento sociale e delle connesse precauzioni obbligatorie per quanti sono in circolazione sul territorio. Inoltre le imprese agricole sono autorizzate alla vendita diretta, penalizzate dalle limitazioni imposte agli spostamenti in queste settimane, possono proseguire la loro attività organizzando punti vendita in Comuni anche diversi da quelli in cui è situata l’azienda, purché i luoghi in cui si svolge l’attività commerciale siano adeguatamente organizzati per assicurare il distanziamento sociale previsto dalle prescrizioni sanitarie.Lo precisa la faq pubblicata sul sito del Governo nella Sezione Agricoltura, Allevamento e Pesca, affrontando le criticità delle imprese agricole autorizzate alla vendita diretta in azienda che in queste settimane, per le limitazioni imposte agli spostamenti delle persone, non possono essere raggiunte dai propri clienti, con notevole danno a causa della riduzione delle vendite.Tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale. Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili ,quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc., e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

dr. Pietro Cusati (giurista - giornalista)

Nei territori dei Comuni per i quali è stata dichiarata un’emergenza fitosanitaria continuano a potere e dovere essere eseguite su tutte le superfici, anche di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali prescritte dalle competenti Autorità fitosanitarie. La coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “0.1.” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

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