L’ANTITRUST ha irrogato a SKY Italia s.r.l. due milioni di sanzioni per tre pratiche commerciali ‘’scorrette’’ nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv “Sky Calcio” e “Sky Sport”.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma, 22 Febbraio 2021. L’Antitrust  ,l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Sky Italia s.r.l. sanzioni per due milioni di euro, per aver adottato tre pratiche commerciali ‘’scorrette’’  nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv “Sky Calcio” e “Sky Sport”.L’ANTITRUST ha accertato che i clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv “Sky Calcio” e “Sky Sport” non hanno beneficiato della rimodulazione o del rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l’emergenza da Covid 19.L’Unione Nazionale Consumatori aveva segnalato all’ANTITRUST  di verificare le pratiche . Tre distinte pratiche commerciali tra loro autonome in quanto relative a momenti diversi e a sé stanti della vicenda commerciale. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato   sono state scarse e inadeguate le informazioni relative allo “Sconto Coronavirus”. Sky non ha riconosciuto, a fronte dell’emergenza sanitaria Covid 19 e della conseguente sospensione della trasmissione in diretta delle competizioni sportive, la rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti, dal momento in cui gli eventi sportivi in diretta sono stati sospesi e fino alla loro ripresa.Gli effetti di tale pratica ‘’scorretta’’ si sono riversati sia sui clienti che sono rimasti vincolati all’abbonamento, in attesa di una futura ripresa degli eventi sportivi sospesi, e che hanno continuato a pagare come prima per la fruizione di un’offerta notevolmente impoverita, sia sui clienti che invece per questo hanno deciso di recedere dal contratto. L’Autorità Garante ha poi accertato l’esistenza di una seconda pratica commerciale ‘’ingannevole’’ riguardo allo “Sconto Coronavirus”, in base al quale è possibile ottenere una riduzione di prezzo sui pacchetti “Sky Calcio” e “Sky Sport” ,a partire dal momento dell’adesione. La società, infatti, ha omesso oppure fornito in modo non adeguato e non tempestivo informazioni in merito alla sussistenza dello stesso, nonché su modalità e tempi per richiederlo, con un conseguente svantaggio economico. Inoltre  è stata accertata la scorrettezza di una terza pratica commerciale aggressiva in quanto Sky ha imposto ostacoli onerosi e sproporzionati alla fruizione dello “Sconto Coronavirus” da parte dei clienti interessati. In particolare, nonostante problemi di funzionamento della procedura web che hanno rallentato e complicato la richiesta dello sconto, la società ha consentito, nei fatti, l’adesione alla promozione mediante la sola procedura online, senza prevedere sin dall’inizio e per tutti i clienti una via alternativa. Lo sconto, inoltre, non è stato applicato nel caso di abbonamenti per i quali era stata inoltrata la disdetta prima dell’insorgere dell’emergenza coronavirus. In pratica tali condotte sono consistite nel mancato riconoscimento della rimodulazione o del rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti, dal momento in cui gli eventi sportivi in diretta sono stati sospesi e sino alla ripresa degli stessi.Nell’adozione dello “sconto coronavirus” omettendo di fornire o fornendo in modo inadeguato e/o intempestivo informazioni in merito alla sussistenza dello sconto, alle modalità ed ai tempi per aderirvi. Nell’imporre  ostacoli alla fruizione dello “sconto coronavirus” da parte dei clienti interessati. Ritiene l’Antitrust che diversamente da quanto sostenuto da Sky Italia s.r.l. ciò che viene in rilievo, non è la disciplina del Codice Civile relativa a situazioni di impossibilità sopravvenuta temporanea derivante da causa di forza maggiore, estranea alla competenza dell’Autorità, ma unicamente il quadro normativo consumeristico di cui al Codice del Consumo. Rileva, più nello specifico, la nozione di diligenza professionale di cui all’art. 18 comma 1 lettera h) del Codice del Consumo, a norma del quale per tale deve intendersi il normale grado della specifica competenza ed attenzione che i consumatori possono ragionevolmente attendersi venga adottato da parte del professionista che pone in essere la pratica commerciale nei propri confronti “rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista”. Al riguardo, dottrina e giurisprudenza ,sono concordi nel ritenere che debba escludersi l’esistenza di un collegamento fra la suddetta nozione di diligenza professionale e la diligenza intesa come parametro di valutazione dell’esattezza dell’adempimento delle obbligazioni di cui al Codice civile. Quella di diligenza professionale è, infatti, una nozione specificamente propria della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, come tale dotata di piena autonomia, che si traduce nel normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta. Pertanto, in virtù della definizione contenuta nell’art. 18 lettera h) del Codice del Consumo deve essere considerata pratica scorretta non soltanto l’esplicita violazione delle regole tecniche e deontologiche ma anche la condotta del professionista che,  “Per «diligenza professionale» ‒ nozione autonoma rispetto a quella del codice civile, dove costituisce parametro di valutazione dell’esattezza dell’adempimento di obbligazioni ‒ deve intendersi la «specifica competenza e attenzione» che «ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti». “Il grado della specifica competenza e attenzione che i consumatori possono «ragionevolmente» attendersi dal professionista, viene concretizzato dal legislatore attraverso il richiamo ai «principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista»”. L’Antitrust ha  rilevato i mancati rimborsi e le pratiche commerciali scorrette nei confronti degli abbonati ai pacchetti “Sky Calcio” e “Sky Sport”.Infatti  ai titolari dei pacchetti non sono stati riconosciuti «la rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili» in seguito alla sospensione degli eventi sportivi per l’emergenza causata dalla pandemia da coronavirus.Sky ha fornito informazioni poco chiare e «imposto ostacoli onerosi e sproporzionati» rispetto alla fruizione dello “Sconto Coronavirus”, che permetteva di ottenere riduzioni sul costo dei pacchetti a partire dal momento dell’adesione. L’ANTITRUST sostiene che  la società SKY Italia srl «ha consentito, nei fatti, l’adesione alla promozione mediante la sola procedura online, senza prevedere sin dall’inizio e per tutti i clienti una via alternativa»; peraltro, lo sconto non è stato applicato agli abbonamenti per i quali i clienti avevano inoltrato richiesta di disdetta prima dell’emergenza coronavirus.

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