Il Procuratore della Corte dei Conti per la Campania, Maurizio Stanco, in occasione della conferenza stampa dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 : ‘’Somme indebite erogate dalle Asl alle cliniche private,durante il Covid, la stima del danno è di circa otto milioni di euro’’.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

NAPOLI,5 marzo 2021.  Inaugurato l’anno giudiziario 2021 della Corte dei Conti per la  Campania che  ha organizzata una conferenza stampa, con le relazioni del Procuratore Regionale Maurizio Stanco ,del Presidente della sezione giurisdizionale per la Campania Salvatore Nicolella e Marco Catalano,Presidente facente funzioni della sezione di controllo. Dal  mese di marzo 2020 a causa della pandemia è entrata in vigore la normativa emergenziale e  dal mese di giugno 2020 le udienze del contenzioso amministrativo-contabile sono state tenute in via telematica nonché in seguito, al migliorare della situazione emergenziale,in camera di consiglio. Il Procuratore Regionale per la Campania della Corte dei Conti  Maurizio Stanco  nella sua relazione,tra l’altro, si è soffermato sulle innovazioni legislative : ’’La pandemia ha cambiato in profondità i nostri comportamenti, incidendo sui rapporti umani e sociali, ed ha anche generato, sul versante delle norme, delle innovazioni, che, trovando occasionale motivo nelle esigenze di ripresa dell’economia incisa dalla crisi, hanno inferto una grave lesione ai principi della responsabilità dei pubblici dipendenti e amministratori. Il riferimento è all’art. 21 1 del decreto semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120) che ha previsto, in particolare, al suo secondo comma, l’esenzione dalla responsabilità per colpa grave nei casi di condotte commissive, prevedendola solo nelle ipotesi di condotte omissive dall’entrata in vigore della norma (17 luglio 2020) fino al 31 dicembre 2021. Prescindendo dalla difficoltà di precisa distinzione e qualificazione, nella variegata realtà dei fatti, dei comportamenti omissivi e quelli commissivi, sui quali dovrà cimentarsi la giurisprudenza, la deroga, sia pure limitata nel tempo, appare porsi in disarmonia con i principi costituzionali. La Corte costituzionale ha avuto occasione di esprimersi in materia allorquando il legislatore nel 1996 escluse la colpa lieve quale presupposto della responsabilità amministrativa.La natura generalizzata dell’esenzione prescinde da collegamenti con l’emergenza sanitaria e dalla situazione da questa creata, per cui anche condotte gravemente colpose per nulla attinenti alla crisi emergenziale vengono ad essere esentate da conseguenze in termini di responsabilità amministrativa (si ipotizzi a un grossolano errore sanitario, come operare nel corso di un intervento programmato un arto invece dell’altro, vedrebbe il medico libero dall’obbligo di rispondere nei confronti dell’azienda ospedaliera di appartenenza che ha risarcito il paziente danneggiato).«La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso», disposizione che vuole premiare una lettura penalistica del dolo, non accogliendo l’interpretazione di parte della giurisprudenza che si pronunciava per una concezione “contrattuale” del dolo di matrice civilistica, inteso come consapevole violazione degli obblighi di servizio.  Nel passare in rassegna l’attività svolta nel corso del 2020, ci si sofferma su alcune delle questioni trattate. Nell’ambito dell’inaugurazione dello scorso anno era stata dedicata particolare attenzione alla tematica del reddito di cittadinanza , sulla cui indebita percezione erano state attivate azioni di responsabilità nei confronti dei soggetti beneficiari, ritenendo sussistente la giurisdizione contabile nei loro confronti. La Sezione giurisdizionale campana con sentenza del 2020 ha ritenuto insussistente la giurisdizione, qualificando quale meramente assistenziale l’erogazione del beneficio in esame e negando la sussistenza di un rapporto di servizio tra percettore e p.a. Anche nel corso del 2020 sono state avviate diverse azioni di responsabilità nei confronti di beneficiari di risorse pubbliche per il danno erariale conseguente alla indebita percezione dei contributi, conseguiti attraverso artifici e raggiri e con documentazioni inidonee a dimostrare il corretto uso del finanziamento percepito, con conseguente distrazione dei finanziamenti dalle finalità previste, con vari importi contestati ai percettori’’. Il Presidente della sezione giurisdizionale regionale per la Campania Salvatore Nicolella ha trattato dell’attività nel 2020, delle vicende organizzative,la materia pensionistica e i risultati conseguiti.

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