Uno studente non essendo stato ammesso dal quarto al quinto anno del liceo, con tre insufficienze , si è rivolto al Tar per il Lazio, chiedendo di condannare il Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

Roma ,24 agosto 2021. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,Sezione III Bis, con la sentenza  n. 6095/2021, ha rigettato  il ricorso contro il Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto il risarcimento danni di uno studente non ammesso, dal quarto al quinto di un liceo, con tre insufficienze. Il TAR per il Lazio ha ritenuto legittimo il provvedimento dell’Istituto Scolastico in quanto logico e ragionevole  alla luce,appunto, delle tre insufficienze, di cui due gravi, e del voto in condotta del ricorrente che non fornito la prova dell’illegittimità del provvedimento. Il Tar ha ritenuto  insufficiente il miglioramento nel comportamento dello studente che non ha raggiunto la  soglia sufficiente ai fini del giudizio di idoneità. Il ricorrente avrebbe dovuto  proporre tempestivo ricorso giurisdizionale  mediante la proposizione di istanza cautelare al fine di paralizzare gli effetti del provvedimento amministrativo di non ammissione. La mancata attivazione di alcuno strumento di tutela idoneo costituisce, come evidenziato dal Tar, ulteriore argomento che comporta il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente. In pratica il Tar Lazio ha confermato, con la sentenza n. 6095/2021, le valutazioni espresse dal corpo docente,basate  senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo”, sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso. La carenza dei giusti presupposti e  l’ammissione dell’alunno alla classe successiva anziché un vantaggio,costituisce  uno «svantaggio» per lui. Circa il voto finale il Tar Lazio ha  evidenziato che non si traduce necessariamente in una media aritmetica dei voti, ma richiede un’analisi complessiva e sintetica delle attività svolte dall’alunno. Quindi secondo il Tar Lazio  non trova giustificazione chiedere il risarcimento da ‘’ingiusta bocciatura’’, senza aver prima attivato tutti gli strumenti idonei a escludere l’eventuale danno subito.

 

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