da Pietro Cusati Giurista- Giornalista)
Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno,con sentenza del 12 maggio 2026,ha ribadito che quando un piano urbanistico attuativo incide in modo sostanziale sul piano regolatore vigente, configurando una variante urbanistica, la competenza non può essere della Giunta ma spetta in via esclusiva al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 TUEL.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno ,Sezione Seconda, ha annullato gli atti di approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ritenendo fondata, in via assorbente, la censura di incompetenza dell’organo deliberante.Il TAR ha affermato un principio di diritto chiaro in materia urbanistica: quando il PUA non si limita ad attuare le previsioni del Piano Urbanistico Comunale (PUC), ma ne determina una modifica sostanziale degli standard e delle destinazioni, configurandosi quindi come variante urbanistica, la relativa approvazione rientra nella competenza esclusiva del Consiglio comunale e non può essere adottata dalla Giunta.Il TAR richiama l’art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che riserva al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali e urbanistici, nonché la consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui tale competenza ha carattere inderogabile quando l’atto incide sull’assetto pianificatorio generale.Nel caso in esame , il TAR ha rilevato che il piano attuativo comportava una significativa variazione degli standard urbanistici e non poteva quindi essere qualificato come mera attuazione del PUC vigente. Da ciò deriva l’illegittimità della deliberazione di Giunta comunale che ne aveva disposto l’approvazione, con conseguente annullamento anche degli atti presupposti. Inoltre il TAR ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, ribadendo che il vizio di incompetenza è sufficiente a travolgere l’intero procedimento amministrativo.La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale costante volto a garantire il rispetto del riparto di competenze tra organi politici comunali nella pianificazione urbanistica, quale presidio di legalità e corretta allocazione del potere amministrativo.