‘Si decida prima del voto”,sono trenta i ricorsi presentati in tutta Italia, contro la nuova legge elettorale, n.180, del 2026, che presenta otto profili di possibile contrasto con la Costituzione.

 

 

da Pietro Cusati ( Giurista- Giornalista)

 

‘’Si decida prima del voto’’ ,perché è un diritto dei  cittadini di scegliere liberamente i propri rappresentanti al parlamento, sull’eguaglianza del voto e sulla possibilità delle forze politiche di partecipare alle elezioni in condizioni di parità. Sono trenta i ricorsi già presentati in tutta Italia ai Tribunali ordinari di accertare la lesione dei diritti di elettorato attivo e passivo e di sottoporre alla Corte costituzionale le questioni di legittimità delle disposizioni contestate in otto punti . Il controllo di costituzionalità della legge elettorale può intervenire anche prima che essa venga applicata, evitando che i cittadini siano chiamati a votare con regole incompatibili con i principi costituzionali. I ricorsi si articolano in otto distinti motivi di illegittimità costituzionale,a partire dal  cosiddetto premio di governabilità, attribuito alla lista o coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti nelle condizioni previste dalla legge. Il premio consiste in 70 seggi alla Camera dei deputati e 35 al Senato della Repubblica, assegnati attraverso un meccanismo che riduce preventivamente il numero dei seggi da distribuire proporzionalmente tra le forze politiche. Sono previsti tetti massimi di 220 deputati e 113 senatori. La nuova legge prevede un premio fisso, il cui effetto concreto varia in funzione della distribuzione dei voti tra le liste e della quantità di voti che non partecipano al riparto. Una coalizione che superi di poco la soglia può ottenere un vantaggio parlamentare significativo rispetto a una coalizione che rimanga immediatamente al di sotto. I ricorsi denunciano il rischio che la finalità di governabilità, che non è presente nella Costituzione, venga perseguita attraverso un sacrificio eccessivo dell’eguaglianza del voto e della rappresentatività delle assemblee parlamentari, in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. I candidati destinati a beneficiare del premio di governabilità sono inseriti in apposite liste circoscrizionali bloccate, sulle quali gli elettori non possono esprimere preferenze. Il risultato è particolarmente significativo perché la legge, da un lato, riconosce agli elettori la possibilità di esprimere preferenze per i candidati dei collegi plurinominali e, dall’altro, riserva una parte rilevante dei seggi parlamentari a candidati selezionati preventivamente dalle forze politiche. Quando il premio viene attribuito, i seggi riservati ai candidati bloccati riducono quelli disponibili per gli eletti attraverso il sistema ordinario delle preferenze. Sono circa trenta,alla Camera dei deputati, i candidati eletti nei collegi che vengono scalzati da quelli inseriti nella lista bloccata nazionale, se scatta il premio di maggioranza. I ricorsi contestano questa compressione della capacità dell’elettore di incidere sulla scelta dei propri rappresentanti. Il sistema di distribuzione dei seggi  muove da un calcolo nazionale e procede successivamente alla loro attribuzione nei collegi plurinominali. I ricorsi contestano  gli effetti che tale meccanismo può produrre sulla corrispondenza tra i voti espressi in un determinato territorio e i rappresentanti che risultano eletti in quel territorio. Il numero dei seggi attribuiti a una lista in un collegio può infatti dipendere anche dai risultati ottenuti in altre parti del Paese e dalle operazioni necessarie a rendere coerente il riparto territoriale con quello nazionale. Ne può derivare che il risultato locale venga modificato da operazioni di compensazione estranee alla volontà immediatamente espressa dagli elettori del collegio. Il problema costituzionale riguarda la trasparenza e la comprensibilità degli effetti del voto, nonché il rapporto tra rappresentanza politica e articolazione territoriale dell’elezione. Secondo i ricorsi, il sistema deve essere valutato alla luce dei principi di voto diretto ed eguale, verificando se il complesso delle operazioni di attribuzione dei seggi conservi un collegamento sufficientemente riconoscibile tra la scelta dell’elettore e l’elezione dei rappresentanti. Secondo l’articolo 57 della Costituzione  il Senato è eletto «a base regionale». La legge introduce invece un premio di governabilità determinato su base nazionale anche per il Senato. I ricorsi sostengono che tale soluzione debba essere verificata alla luce della particolare struttura costituzionale dell’elezione senatoriale, che conserva un riferimento espresso alle Regioni. La legge subordina l’attribuzione del premio al verificarsi delle condizioni richieste in entrambe le assemblee, collegando così gli effetti del voto espresso per la Camera dei deputati a quelli del voto espresso per il Senato. Le due Camere sono organi costituzionali distinti, ciascuno titolare di una propria legittimazione elettorale. I cittadini sono liberi di esprimere scelte politiche differenti nelle due votazioni. I ricorsi contestano che la legge ordinaria possa subordinare gli effetti rappresentativi di un’elezione ai risultati di un’altra, introducendo una dipendenza reciproca tra le Camere che non trova un’espressa previsione nella Costituzione.La combinazione tra capilista bloccati e candidature multiple. Il sistema prevede che il capolista sia eletto prioritariamente rispetto ai candidati che competono attraverso le preferenze. Consente  a uno stesso candidato di presentarsi in più collegi, secondo i limiti stabiliti dalla legge, e di concorrere anche attraverso le liste collegate al premio. La combinazione di questi meccanismi rende più difficile per l’elettore conoscere l’effetto concreto del proprio voto. Un candidato presentato in un collegio può infatti risultare eletto in un altro, mentre la sua elezione e l’applicazione dei criteri di assegnazione possono incidere sull’individuazione degli altri candidati eletti. La questione riguarda soprattutto la possibilità dei cittadini di concorrere effettivamente alla scelta delle persone che li rappresenteranno. I ricors denunciano una concentrazione eccessiva del potere di selezione degli eletti nelle mani delle forze politiche, a scapito dell’effettività del voto di preferenza.Le modifiche alle garanzie dirette a promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza parlamentare. La nuova legge elimina il limite del 60% per ciascun sesso nelle posizioni di capolista, ossia proprio nelle posizioni che godono della maggiore probabilità di elezione. La modifica assume particolare rilievo perché il sistema conserva capilista bloccati e introduce ulteriori liste bloccate per l’assegnazione del premio. I ricorsi sostengono  che la tutela dell’equilibrio di genere debba essere valutata con riferimento alle possibilità effettive di elezione, e non soltanto alla presenza numerica di candidati dei due sessi nelle liste. La legge introduce un sistema di tre preferenze sottoposto a vincoli di genere. L’obiettivo di promuovere la parità debba essere perseguito senza imporre limitazioni alla libertà di scelta dell’elettore più estese di quanto necessario. La questione richiama gli articoli 3 e 51 della Costituzione.

 

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *