da Pietro Cusati (Giurista-Giornalista)
L’ingresso degli esseri animali in Costituzione, con la legge costituzionale n. 1 ,dell’11 febbraio 2022, ha, per la prima volta nella storia repubblicana, revisionato uno dei 12 articoli componenti i Principi Fondamentali della nostra Costituzione e specificatamente l’articolo 9. In tal modo si è infranto il tabù costituzionale dell’immodificabilità di tali principi inserendo in Costituzione la protezione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi ed anche prevedendo che la legge dello Stato si doveva occupare della disciplina della tutela degli animali.
I delitti contro gli animali sono un punto di svolta che,dopo venti anni,finalmente , ha allineato l’Italia al principio europeo, secondo cui gli animali sono esseri senzienti,vale a dire soggetti con diritti.
Dal 1° luglio 2025 è in vigore la legge n. 82, del 6 giugno 2025,cosiddetta “Legge Brambilla”, che ha introdotto sostanziali modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e ad altre normative ,al fine di rafforzare la tutela degli animali in quanto esseri senzienti. Il Titolo IX bis, del Libro II, del codice penale ha cambiato nome , da “Delitti contro il sentimento per gli animali” a “Delitti contro gli animali”, indicando che l’oggetto di tutela non è più il sentimento umano, ma gli animali stessi come soggetti con diritti.
1. Uccisione di animali (art. 544 bis)
• Reclusione fino a 4 anni,più multa fino a 60.000 €.
• Per sevizie o sofferenze volontarie, pena aumentata.
2. Maltrattamento (art. 544 ter)
• Reclusione da 6 mesi a 2 anni cumulata con multa (5.000–30.000 €).
3. Spettacoli con sevizie (art. 544 quater)
• Multa raddoppiata: da 15.000 a 30.000 €.
4. Combattimenti tra animali (art. 544 quinquies)
• Pena da 2 a 4 anni di reclusione,più multa fino a 160.000 €.
5. Aggravanti comuni (art. 544 septies)
• Pena aumentata fino a un terzo se il reato è commesso in presenza di minori, contro più animali o diffuso online.
6. Abbandono (art. 727)
• Ammenda minima innalzata a 5.000 €.
7. Traffico illecito e pellicce di gatto
• Sanzioni maggiorate per import/export illegale.
• Divieto assoluto di pelli e pellicce di felino domestico per fini commerciali.
• Sequestro e confisca: introduzione dell’art. 260 bis c.p.p., che consente l’affido definitivo degli animali, con cauzione obbligatoria e controlli antimafia per recidivi.
• Divieto di abbattimento o vendita: anche senza sequestro, l’indagato non può eliminare o alienare l’animale durante il procedimento.
• Responsabilità delle persone giuridiche (art. 25 dlgs. 231/2001): le società e associazioni possono essere sanzionate per reati contro gli animali.