EQUA RIPARAZIONE PER PROCESSI LUNGHI

_Pietro Cusati
La legge
costituzionale 23 novembre 1999 n.2 ha introdotto il secondo comma  dell’articolo 111 delcostituzione che
prevede il principio del giusto processo,in base al quale ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti,in condizione di parità ed in
particolare,la legge ne assicura la ragionevole durata. La persona che ha
subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’eccessiva durata
di un processo può chiedere una equa riparazione. Lo prevede la legge 24 marzo
2001 ,n.89,pubblicata nella gazzetta ufficiale n.78 del 3 aprile 2001 ed  entrata in vigore il 18 aprile 2001,la cosiddetta  ‘’Legge Pinto’’ ,dal nome del proponente il Senatore Avv. Michele Pinto , già Ministro della Repubblica
,originario di Teggiano in provincia di Salerno. La ‘’legge Pinto’’ ha fissato il principio del diritto ad un’equa riparazione ,ed ha trasferito presso le Corti di Appello la competenza a decidere sulle richieste di equo indennizzo per chi ha subito un danno,patrimoniale o non patrimoniale,per il mancato rispetto della ragionevole durata del processo. La procedura  è esente da contributo unificato. La Corte di
Appello,entro quattro mesi dal deposito della domanda,deve pronunciarsi con decreto immediatamente esecutivo ed impugnabile in Cassazione. La Corte di Appello nel proprio accertamento tiene conto della complessità del caso,del
comportamento delle parti,del Giudice e degli altri soggetti coinvolti. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento ovvero,a pena di decadenza,entro sei mesi dal momento in cui la decisione,che conclude il medesimo procedimento,è divenuta definitiva. La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente statuito che la ragionevolezza della durata di un processo va verificata in relazione alla singola fattispecie,facendo riferimento ai criteri interpretativi adottati dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo,vale a dire tre o quattro anni per il primo grado,due anni per il secondo ed uno per i gradi successivi. Tali parametri hanno comunque un valore puramente orientativo e possono variare in funzione della complessità del
procedimento.Il ricorsova proposto nel confronti del Ministro della Giustizia per i procedimenti ordinari
e del Ministro della difesa per i procedimenti militari.

 

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