Comma/2: i libretti postali nominativi “dormienti”

a cura di PIETRO CUSATI

Sono circa 40 mila i libretti postali nominativi ‘’dormienti ‘’in provincia di Salerno, quelli ‘’dimenticati’’ e non movimentati da dieci anni .Decorso il suddetto termine  il deposito ‘’dormiente ‘’ deve essere estinto,salvo che,entro il termine di 180 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte delle POSTE , mediante raccomandata con avviso di ricevimento,il titolare non effettui un’operazione o movimentazione.

Poste Italiane ,dunque, è obbligata ad avvisare tramite raccomandata con avviso di ricevimento dell’esistenza del libretto ‘’dormiente ‘’e della prossima estinzione. L’intestatario ha 180 giorni di tempo,dalla ricezione della comunicazione, per decidere se mantenere in vita il libretto o ritirare il proprio denaro. In qualche caso così non è stato. Infatti con una  sentenza dello scorso anno , divenuta esecutiva,il Giudice  di Pace  di  Sala Consilina , ha condannato  Poste Italiane spa  al risarcimento dei danni , agli interessi moratori oltre  al pagamento delle  spese processuali  , di CTU ed onorari professionali,perché non risulta  che Poste Italiane ha  inviato ,ai titolari del rapporto,la raccomandata con avviso di ricevimento.

Poste Italiane giustifica tale carenza, attribuendo ai titolari dei libretti la mancata comunicazione dell’indirizzo di residenza. Il Giudicante  ha ritenuto che Poste Italiane è un intermediario finanziario che, per definizione, è un soggetto qualificato con delle competenze, disponibilità di dati e informazioni tali da poter individuare la residenza del titolare, ove inviare la lettera raccomandata con avviso di ricevimento .

La legge n. 266, del 23 dicembre  2005, ha istituito il Fondo per i conti Dormienti con l’obiettivo di indennizzare quei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Successivamente con  il  regolamento di attuazione ha specificato i criteri in base ai quali un conto viene definito “dormiente”. Per conti ‘’dormienti’’ si intendono quei rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro e strumenti finanziari) che non sono stati movimentati per un periodo di 10 anni e che hanno un importo superiore a 100 euro. Rientrano in questa categoria i libretti a risparmio, i conti correnti,

, anche postali, le azioni, obbligazioni, titoli di Stato presenti da oltre dieci anni su depositi inattivi.},Decorsi i  dieci anni il deposito “dormiente” viene considerato estinto e le somme devolute al Fondo. La procedura può essere bloccata solo nel caso in cui fosse intervenuta una operazione del titolare entro 180 giorni dalla comunicazione da parte della banca, poste, intermediari finanziari di effettuare un’operazione onde evitare che il denaro fosse devoluto al Fondo.

Con la Circolare del 3 novembre 2010, il Ministero delI’Economia e delle Finanze ha dettato le istruzioni in materia di rimborso delle somme versate al Fondo.Tale circolare ribadisce gli importi che vengono devoluti al Fondo i Depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretto di risparmio) non movimentati per  dieci anni dal titolare o terzi abilitati.

Per essere considerati “dormienti”, l’art. 3 del DPR n. 116 del 2007, prevede che al verificarsi delle condizioni di’’ dormienza’’,l’intermediario invia al titolare del rapporto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento  l’invito a impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo. Nel caso in cui la raccomandata sia

ritornata alle POSTE  con causale “destinatario deceduto”, “trasferito”, “indirizzo sconosciuto”,’o “compiuta giacenza” l’intermediario dovrà comunque attendere 180 giorni).Lo spirito  della norma è quello di collegare la ‘’ dormienza ‘’ad una situazione di inerzia del cliente, per cui interrompe la ‘’dormienza ‘’qualunque operazione o movimentazione capace di eliminare tale inerzia, purché provenga dal titolare o da un suo delegato.

pietrocusati@tiscali.it

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