TAR Campania: I bambini autistici hanno diritto all’insegnante di sostegno per tutte le ore di permanenza a Scuola.

dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Dr. Pietro Cusati

Napoli,17 dicembre 2021. Il Tar della Campania  ha condannato al risarcimento dei danni un istituto comprensivo campano, insieme al Provveditorato agli Studi, per non aver nominato un insegnante di sostegno con titolo idoneo per assistere un bambino affetto da autismo.Per il Tar nominare un insegnante di sostegno senza una abilitazione specifica e l’esperienza triennale, viola il diritto fondamentale allo studio, con pregiudizi risarcibili in quanto detta nomina “ha certamente influito negativamente sul percorso scolastico di integrazione del minore”, il danno è stato quantificato in tremila euro più le spese processuali.I bambini autistici hanno diritto all’insegnante di sostegno per tutte le ore di permanenza a Scuola, indipendentemente dalla cattedra di 18 ore settimanali prevista dal Provveditorato per l’insegnante di sostegno. Qualora il piccolo autistico svolga orario prolungato, tempo pieno e pomeridiano, è compito del Provveditorato assegnargli anche più di un insegnante di sostegno, affinché sia seguito per tutto l’orario scolastico, soprattutto in caso di sindrome dello spettro autistico grave.  Una grave distorsione del sistema scolastico,infatti,  la Corte costituzionale  ha stabilito il principio che “ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado di assistenza, al fine di consentire al disabile di superare il suo svantaggio e di porlo in condizione di parità con gli altri”. La sentenza del TAR della Campania obbliga le scuole e il Provveditorato a nominare insegnati di sostegno ‘titolati’ rispetto alla sindrome di cui è affetto l’alunno, pena il risarcimento danni, a prescindere dalle Graduatorie Gae ,graduatorie ad esaurimento, e Gps, graduatorie provinciali per le supplenze. Secondo il TAR Campania   nominare un insegnante di sostegno senza una abilitazione specifica e l’esperienza triennale, viola il diritto fondamentale allo studio, con pregiudizi risarcibili in quanto detta nomina “ha certamente influito negativamente sul percorso scolastico di integrazione del minore”; il danno è stato quantificato in tremila euro più le spese processuali.

 

 

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