SCADE IL 17 DICEMBRE 2012 IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELL’IMU,L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

 

Pietro Cusati

L’IMU,l’imposta municipale propria,sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare,l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati o non affittati. Il pagamento ,per l’anno 2012 dell’IMU, la prima rata è scaduta il 18 giugno,in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione e la seconda rata,scade  il 17 dicembre 2012,a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno,con conguaglio sulla prima rata. L’IMU si applica al possesso di qualunque immobile,ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’imposta,quindi,è dovuta per il possesso dei fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale,aree fabbricati,terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti . I soggetti passivi sono il proprietario di fabbricati,aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati,il titolare del diritto reale di usufrutto,uso,abitazione,enfiteusi,superficie sugli stessi,l’ex coniuge affidatario della casa coniugale,il locatario per gli immobili,anche da costruire o in corso di costruzione,concessi in locazione finanziaria. Per calcolare l’IMU si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e,poi,su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie. La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7,con esclusione della categoria catastale A/10;140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5;80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5:60 per i fabbricati classificati nel gruppo D,ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico,per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,non iscritti in catasto,interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.L’abitazione principale consiste in una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto,in detta abitazione il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta,oltre all’aliquota ridotta,anche una detrazione pari a 200 euro per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Ad esempio,se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno,a ciascuno di essi spetta la detrazione di euro cento. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ,Dipartimento delle Finanze,Direzione Federalismo Fiscale ,in data 18 maggio 2012 ,ha emanato la circolare n.3/DF,prot. N.9485/2012, avente ad oggetto chiarimenti sull’IMU,imposta municipale propria. La citata  circolare alle pagine 29 -34 delinea il quadro normativo relativo alle agevolazioni e alle esenzioni dall’IMU. Le agevolazioni stabilite in materia di ICI non sono più applicabili all’IMU. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati,limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni,la norma prevede che l’inagibilità o l’inabilitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,che allega idonea documentazione alla dichiarazione .In alternativa a tale previsione,il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile ,è riconosciuta ai comuni la possibilità di disciplinare nel proprio regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,non superabile con interventi di manutenzione. I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *