News: Regione Campania Rateizzazione ingiunzioni fiscali Automobilistiche

Da Annarosa Sessa

In relazione alle ingiunzioni fiscali notificate nel bimestre novembre-dicembre 2017 per i mancati pagamenti della tassa automobilistica per l’annualità 2012, la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 247 del 24.04.2018, ha approvato i criteri e le modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti di natura tributaria.

Al fine di attuare operativamente quanto disposto dalla citata delibera – in termini di rilascio delle procedure informatiche di gestione dei pagamenti rateali e di adozione dell’apposita modulistica – la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie ha disposto, con Decreto n. 22 del 27/04/2018, la proroga dei termini di pagamento al 30 giugno del 2018.

Come rateizzare le somme indicate nelle Ingiunzioni Fiscali

Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14 Aprile 1910, n. 639 e dell’art. 11 della L.R. 28/07/2017 n. 23 e succ. mod., a condizione che l’importo dovuto sia superiore a 200,00 euro per ogni singolo rapporto tributario e per annualità.

Il Contribuente deve far pervenire alla Regione Campania, per ogni singola posizione tributaria, al massimo 10 gg prima del termine di scadenza del pagamento, l’istanza con la quale esprime la volontà di esercitare il diritto alla rateizzazione, corredata dal piano di rateizzazione complessivo.

La modulistica è disponibile on line o, in alternativa, presso le sedi Provinciali competenti territorialmente della Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie o dell’Automobile Club d’Italia.

Per accedere al modello di richiesta compilabile e al calcolo del piano di rateizzazione 

 

Clicca http://www.regione.campania.it/assets/documents/ingiunzioni-fiscali-modello-rateizzazione-editabile.pdf

http://richiestarateizzi.regione.campania.it/pianorateizzi/pages/index.html

 

N.B. Nella domanda di rateizzazione il contribuente dichiara, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per tutti i dettagli consulta i criteri e modalità per la concessione della rateizzazione

La rateizzazione

Entro 90 gg dal ricevimento dell’istanza e del piano di rateizzazione, il Dirigente competente per la gestione del tributo comunica l’accoglimento o il diniego dell’istanza.

La rateizzazione non può essere accordata se:

  • · è già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione in relazione allo stesso debito;
  • · il richiedente rinuncia formalmente all’impugnativa dell’atto o alla prosecuzione della lite eventualmente pendente;
  • · è in corso una procedura concorsuale .

Gli importi da rateizzare includono il tributo ed eventuali sanzioni, oneri accessori e interessi maturati alla data di presentazione della domanda. Sull’importo complessivo così determinato sono dovuti anche gli interessi di dilazione di cui all’art. 21, DPR n.602/1973 in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

Pagamenti

  • · Il pagamento della prima rata e di quelle successive, deve avvenire alle scadenze indicate nel piano di rateizzazione
  • · Il contribuente ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente l’intera obbligazione rateizzata versando a saldo il debito residuo, con gli interessi calcolati al momento del saldo;
  • · In ipotesi di mancato pagamento di una sola rata, l’importo della stessa deve essere versato entro i 30 gg successivi .

La durata della rateizzazione, ovvero il numero di rate mensili di importo costante, è commisurata all’entità del debito complessivo, come segue:

Tabella Rateizzazione Cittadini (scarica la tabella)

L’importo di ciascuna delle rate mensili non può essere inferiore ad euro 50,00.

Come presentare la richiesta

La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

  • · Presentando l’apposita modulistica presso le Sedi Provinciali competenti territorialmente della Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie o dell’Automobile Club d’Italia;
  • · Inviando l’apposita modulistica debitamente compilata in ogni sua parte e con allegato il Piano di rateizzazione complessivo al seguente indirizzo email rateizzazione.ingiunzioni@regione.campania.it

Decadenza dalla rateazione

Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta le seguenti conseguenze:

1. Il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

2. La somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata;

3. Il contribuente deve estinguere in un’unica soluzione il debito residuo entro il termine di 30 gg dalla scadenza dell’ultima rata non pagata;

4. Se entro 30 gg. dalla scadenza non rispettata non viene effettuato il pagamento a saldo, l’intero importo residuo viene riscosso tramite escussione della garanzia fideiussoria, ove presente, oppure tramite le ordinarie procedure coattive.

Documentazione correlata

Tabella Modulistica

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