LA GIUSTIZIA NON SI FERMA PER LA TUTELA DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI.

PIETRO CUSATI

dr. Pietro Cusati (giurista - giornalista)

ROMA – Il  decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18,noto come ‘’CURA ITALIA’’ , pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 70 ,del 17-3-2020,entrato in vigore lo stesso giorno,  nell’ambito della organizzazione della giustizia, contiene diverse disposizioni riguardanti i rapporti di natura familiare, nonché disposizioni riguardanti i diritti fondamentali delle persone e dei minori che ,per motivi di spazio ,vengono forniti soltanto  brevi cenni.  Infatti , in conseguenza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, che abbiano figli minorenni, di fruire per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, di uno specifico congedo.  Il decreto-legge n.18 dispone il rinvio d’ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, delle udienze civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e  la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto di tutti i procedimenti.  Il senso di responsabilità  in questa  fase caratterizzata dall’emergenza Coronavirus è presente anche tra i detenuti che hanno realizzato un lenzuolo con la scritta “Andrà tutto bene” ,un messaggio di speranza. Sono espressamente escluse dal rinvio le cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio, cause relative ad alimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità,  procedimenti cautelari aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona, procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile con la adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, interdicendo o inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute , procedimenti di cui all’art. 35 della legge 833/1978 ,convalida da parte del giudice tutelare del provvedimento che dispone il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera,ricorso degli interessati contro il provvedimento di convalida del giudice tutelare, procedimenti di cui all’art. 12 della legge 194/1978 ,ricorso al giudice tutelare per ottenere la autorizzazione alla interruzione volontaria della gravidanza per le donne di età inferiore ai 18 anni, procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari , procedimenti di convalida della espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione Europea. Tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Solo in questi casi la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario. In materia penale il  decreto- legge n.18, dispone il rinvio d’ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, delle udienze penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 aggiungendo la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto di tutti i procedimenti.In pratica  la sospensione dei termini riguarda ogni procedimento e non soltanto quelli le cui udienze vengono rinviate . La norma precisa,altresì, che si intendono sospesi anche i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari. Infine le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati in tutti i procedimenti penali sono effettuati con modalità telematiche, autorizzando tutti gli uffici giudiziari all’utilizzo del relativo Sistema. Le notificazioni agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio di PEC al difensore di fiducia. Nel settore penale, a differenza del civile, non sono previste eccezioni alla regola generale con riferimento al tipo di reato, bensì avuto riguardo principalmente alla posizione personale dell’imputato ovvero nei casi di cui all’art. 392 c.p.p. (Incidente probatorio), aventi carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, urgenza che deve essere rappresentata dalla parte, privata o pubblica, e dichiarata dal giudice con provvedimento motivato e non impugnabile. Nei procedimenti riguardanti reati maturati in ambiente familiare, quindi, non si avrà riguardo al particolare titolo di reato, quanto piuttosto allo stato del procedimento, convalida arresto o fermo, scadenza termini massimi delle misure cautelari, applicazione misure sicurezza detentive, ovvero alla urgenza dell’assunzione dell’incidente probatorio, su richiesta di parte.

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