Pratiche commerciali scorrette : l’antitrust ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni di euro alla Società Ryanair DAC , il principale operatore attivo nel settore dei servizi low cost di trasporto aereo, per mancato rimborso dei voli cancellati dopo il 3 giugno 2020.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma ,24 maggio 2025. – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni di euro a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. La società, venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza per Covid 19, non aveva rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020. L’Antitrust per gli stessi motivi aveva sanzionato anche easyJet per 2,8 milioni di euro e Volotea per 1,4 milioni di euro.Secondo l’Antitrust le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando,terminate le limitazioni agli spostamenti,hanno proceduto a numerose cancellazioni di voli programmati e offerti in vendita utilizzando sempre la motivazione dell’emergenza sanitaria e continuando a rilasciare voucher senza invece procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati. Inoltre, sono state fornite informazioni ingannevoli e omissive ai consumatori sui loro diritti ed è stato ostacolato e ritardato il riconoscimento del rimborso monetario, attraverso modalità e procedure per indurre – e in alcuni casi anche costringere – il consumatore a scegliere e/o ad accettare il voucher invece del rimborso.Per alcune compagnie sono state accertate altre condotte scorrette quali il mancato riconoscimento di un ristoro nel caso di annullamento del viaggio per la nuova situazione pandemica oppure l’apposizione di ostacoli alla fruizione dei voucher già emessi: ad esempio, costringendo a utilizzare un numero telefonico a pagamento per poter utilizzare i voucher, non effettuando il rimborso monetario alla scadenza degli stessi o ancora non prevedendo la durata di 18 mesi come stabilito dalla normativa emergenziale.Per quanto riguarda Ryanair  è stata considerata ingannevole anche la campagna pubblicitaria diffusa attraverso i principali mezzi di informazione , sempre a partire da giugno 2020  e incentrata sulla possibilità di cambiare il volo gratis (attraverso il claimNessuna penale per il cambio” o similari) laddove, invece, la società applicava per il nuovo volo scelto dal consumatore tariffe più alte di quelle che venivano contestualmente praticate sul proprio sistema di prenotazione e prevedeva comunque la penale se il cambio volo avveniva nei 7 giorni precedenti la partenza.Oltre al pagamento di sanzioni per complessivi 8,4 milioni di euro, Ryanair, easyJet e Volotea dovranno presentare le misure per ottemperare al provvedimento dell’Autorità.La Società  Ryanair DAC  è il principale operatore attivo nel settore dei servizi low cost di trasporto aereo, su rotte nazionali e del Mercato internazionale. In base all’ultimo documento contabile disponibile, la Società ha realizzato nell’esercizio annuale, chiuso il 31 marzo 2020, un fatturato pari a oltre 8 miliardi di euro. Su imput  delle associazioni dei  consumatori ADUC, in qualità di segnalante e le associazioni U.Di.Con. e ALTROCONSUMO, in qualità di intervenienti, l’antitrust ha emesso un provvedimento nei confronti della società Ryanair per alcune condotte poste in essere dalla Società a partire dal 3 giugno 2020, connesse alle limitazioni alla circolazione conseguenti all’epidemia da Covid-19 e concernenti l’offerta di servizi di trasporto nonché le complessive modalità di assistenza post-vendita rese a seguito di cancellazione unilaterale, da parte del medesimo Vettore, di voli già prenotati e regolarmente pagati dalla clientela.  In particolare, le condotte contestate alla società Ryanair  consistono nel aver reso informazioni , rivolte sia alla generalità dei consumatori, sia ai singoli utenti , lacunose e ambigue,  sulle cause di cancellazione dei voli dopo il 3 giugno 2020, giustificando in particolare tali cancellazioni con motivi legati all’emergenza epidemica, pur non sussistendo più limitazioni alla circolazione, e fornendo informazioni inadeguate circa le medesime cancellazioni  sui diritti effettivamente spettanti per i passeggeri incisi dalla cancellazione disposta dal medesimo Vettore, omettendo di prospettare in adeguata e principale evidenza la possibilità di rimborso in denaro e proponendo in via esclusiva un voucher sostitutivo, quale possibile e dovuto ristoro. La società ha  creato notevoli difficoltà di contatto con i servizi di assistenza alla clientela, proprio nel periodo in cui procedeva ad effettuare un numero significativo di cancellazioni, non rispondendo alle richieste di informazioni e non fornendo adeguate informazioni sull’utilizzo dei voucher. Infatti ha  ostacolato il riconoscimento dei loro diritti, non consentendo l’utilizzo integrale del voucher, non prevedendo agevoli forme di rimborso alla scadenza del voucher medesimo e, specificamente, per i voucher emessi nel periodo emergenziale, non prevedendo una durata di diciotto mesi come previsto dall’art. 88-bis del Decreto legge 18/2020,cosiddetto Decreto Cura Italia.

 

 

 

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *