Le agevolazioni previste dalla normativa fiscale :le spese mediche e sanitarie sono detraibili quelle pagate con metodi tracciabili,con delle eccezioni per alcune tipologie.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Le spese mediche e sanitarie rientrano tra le voci di spesa che danno diritto a una riduzione dell’imposta da versare. Gli aspetti da considerare sono la tipologia dei costi sostenuti,il valore totale,la modalità di pagamento. Quest’anno occorre rispettare una regola fondamentale stabilita dalla Legge di Bilancio n.160, del 2020, sono detraibili  le spese pagate con metodi tracciabili. Esistono delle eccezioni che riguardano  alcune tipologie di spese sostenute per l’acquisto di medicinali,dispositivi medici,prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche,prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Il primo aspetto da verificare per beneficiare delle detrazioni per le spese mediche e sanitarie riguarda il limite minimo di spesa da raggiungere,occorre superare la soglia di 129,11 euro per poter accedere allo sconto IRPEF,la cosiddetta franchigia.E’ necessario sommare tutte le spese mediche e sanitarie che danno diritto allo sconto IRPEF, sottrarre l’importo di 129,11 euro e sul risultato applicare il 19 per cento di detrazione. Se le spese sostenute non superano la franchigia, non si avrà diritto alla detrazione. Se, invece, la somma supera complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Le voci che possono essere incluse nel calcolo sono le prestazioni chirurgiche,le analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni,le prestazioni specialistiche,l’acquisto o l’affitto di protesi sanitarie,le prestazioni rese da un medico generico ,comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica,i  ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere indicate in maniera separata nella documentazione rilasciata dall’Istituto.L’acquisto di medicinali da banco  con ricetta medica,anche omeopatici,spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici ,ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, ma dallo scontrino o dalla fattura deve risultare il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE.Le spese relative al trapianto di organi,importi dei ticket per assistenza infermieristica e riabilitativa fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia .Prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona. Prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo. Prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale,prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. L’Agenzia delle entrate  ogni anno emana  una circolare contenente le istruzioni e i chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, offrendo un quadro completo delle spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha  pubblicato on-line il modello precompilato 730 per la dichiarazione dei redditi relativi al 2021, con riferimento fiscale all’anno 2020. Attraverso la dichiarazione dei redditi, è possibile accedere agli  sgravi fiscali relativi alle spese effettuate durante l’anno precedente con pagamenti tracciabili,documentabili  tramite bonifici oppure pagamenti con carte. Detrazioni fiscali spese sanitarie 2021. La legge n. 160/2019 ha previsto che a decorrere dal periodo di imposta 2020, le detrazioni dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nel  TUIR e in altre disposizioni normative competono a condizione che l’onere sia sostenuto con  bonifico bancario o postale,carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari. Restano escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese per l’acquisto di medicinali,i dispositivi medici,le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Per le prestazioni mediche specialistiche, ai fini della detraibilità è necessario il pagamento con mezzi tracciabili. Il contribuente può dimostrare la tracciabilità del pagamento con ricevuta bancomat, copia bollettino postale, estratto conto carta di credito o con l’annotazione sulla fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o presta il servizio che il pagamento è avvenuto tramite strumento tracciabile. Le detrazioni fiscali  sulle spese sanitarie consentono  il 19% di riduzione di imposta, e vanno a scontare l’IRPEF. Gli sgravi fiscali saranno considerati  solo nel momento in cui il cittadino dichiara di superare i 129,11 euro stabiliti per poter accedere allo sgravio. Indipendentemente dal metodo di pagamento, sotto questa cifra è impossibile ricevere agevolazioni fiscali. Non tutte le spese sanitarie sono detraibili fiscalmente, ma ci sono delle limitazioni.Le detrazioni fiscali per le spese sanitarie riguardano  visite e prestazioni di tipo chirurgico, visite specialistiche e analisi, l’acquisto di protesi sanitarie. Rientrano  anche i medicinali omeopatici purché disposti con ricetta medica  o le spese relative all’acquisto di dispositivi medici a casa. Tutti i ticket sanitari relativi al servizio sanitario nazionale rientrano tra le spese detraibili fiscalmente. Dato che le spese mediche e le spese sui farmaci si possono ancora pagare in contanti, è necessario comunque presentare durante la dichiarazione dei redditi le fatture o gli scontrini relativi ai pagamenti in cui verranno indicate le prestazioni, la quantità di prodotti acquistati e i dati relativi al cittadino. Gli integratori anche se vengono prescritti del proprio medico di fiducia non sono considerati dei farmaci  ma  fanno parte dei prodotti alimentari per questo motivo non è possibile detrarre fiscalmente gli integratori alimentari. Non sono detraibili fiscalmente neanche i parafarmaci perché sono prodotti non assimilabili alla categoria dei medicinali. La Legge n. 160/2019 ha previsto che la detrazione delle spese indicate dall’articolo 15 del TUIR deve essere parametrizzata in funzione del reddito complessivo del contribuente.

 

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