Esercizio abusivo e Abuso d’ufficio: Poche righe per comunicare una precisazione pregna di dubbi e sottili ma specifiche differenze.

 

da Antonio Cortese (giornalista)

Da qualche settimana si bersaglia l’articolo 323 ma molto probabilmente l’articolo che l’emiciclo avrebbe voluto “correggere” é l’articolo 348, sull’esercizio abusivo di una professione.

 

Senza l’abc in giurisprudenza, i cittadini hanno intuito che i provvedimenti relativi lo snellimento gerarchico e burocratico, specie nelle istituzioni statali, sono divenuti impellenti da parte di un ministro bravo ma confuso dalle proprie stesse dipendenze. Sicché Nordio sospinto da una pletora ansiosa di caporali senza buon manico, avrà optato per l’intervento su di un ambito che oggi spazia dal mangement all’organizzazione aziendale, dal rispetto dell’efficacia e dell’efficienza fino ad arrivare concretamente al concetto di rispetto stesso, inteso come valore e principio cardine di tutte le sfere professionali che vogliano davvero funzionare, anche se implicitamente spesso sottaciuto ma valido pari alle regole non scritte ma altrettanto legittime di alcune costituzioni più povere, letteralmente parlando, della nostra.

 

Dell’abuso d’ufficio e negli uffici se ne parlava da vari anni, ovvero da quando é cominciata l’intollerante febbre del garantismo, sbandierato da sindacalisti e avvocatucci rockettari del primo maggio, ogni qualvolta si sentissero in diritto di protestare contro il proprio destino di subordinati. Ecco quindi che umilmente consiglierei a chi stia lavorando alle riforme della giustizia di considerare altrettanto l’abuso professionale, sia da parte dei vertici ma soprattutto da parte di chi si senta legittimato a travalicare ruoli o scale gerarchiche, poiché ai tempi dei costituenti per andare in ascensore bisognava inserire almeno una monetina.

 

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