Mancata sorveglianza nel cortile prima delle attività didattiche: la scuola è sempre responsabile

Marco Bencivenga

Una sentenza della Cassazione, la n°22752 del 4 ottobre 2013, ha stabilito che anche prima dell’inizio delle lezioni, in caso di infortunio degli allievi, la scuola è tenuta a rispondere per culpa in vigilando.

Siamo a Cerveteri in provincia di Roma, una bambina si trova all’interno del cortile scolastico, all’ improvviso cade da un muro e riporta una frattura agli arti inferiori. Citato in giudizio l‘Istituto scolastico, la famiglia ottiene l’accoglimento del ricorso, prima presso il Tribunale di Civitavecchia, poi in Corte d’Appello a Roma. Adita la Suprema Corte, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha replicato nelle memorie difensive che la minore, condotta dallo scuolabus al cortile annesso all’edificio di istruzione, fosse entrata nel complesso scolastico prima dell’inizio delle attività didattiche, da qui l’inesistenza dell’addebito in capo al personale scolastico.

Secondo la Terza Sezione Civile della Cassazione, però, l’appello è infondato, dal momento che  l’accoglimento della domanda di iscrizione di un allievo comporta, a carico dell’Istituto scolastico, un mero “vincolo negoziale”.

Nel dispositivo gli ermellini scrivono: “In ipotesi di danno come questo, cagionato dall’alunno a sé medesimo (autolesioni), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.

La scuola pertanto – proseguono i Giudici romani – è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso, sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, come il cortile antistante l’edificio del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi”.

E’ un provvedimento che, di sicuro, comporta una dilatazione del regime di responsabilità per culpa in vigilando e non mancherà di generare numerose polemiche tra “gli addetti ai lavori”. 

Sarebbe interessante osservare, però, come potrebbe, il suddetto principio sancito dalla Corte, allinearsi con il blocco triennale degli organici (2011-13) o con il mancato adeguamento dell’organici di diritto alle reali situazioni di fatto in numerose province d’ Italia.

Con quale personale garantire la vigilanza, così da assolvere al vincolo negoziale come nel caso di Cerveteri, visto che sussiste anche per quest’anno scolastico il blocco degli organici?

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