La legge sul biotestamento , dichiarazione anticipata di trattamento ,in materia di consenso informato: una scelta di civiltà.

Dr. Pietro Cusati (Giurista – Giornalista)

Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge n.219, del 2 dicembre 2017, sul testamento biologico,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018,avente ad oggetto: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate
di trattamento.
Il Biotestamento o dichiarazione anticipata di trattamento, è l’espressione della volontà da parte di una persona , detta disponente,  maggiorenne ,capace di intendere e di volere, fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio “consenso informato” per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impedisca una normale vita di relazione. A tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, la legge stabilisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari . Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.Con la disciplina delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici,scelte terapeutiche e trattamenti sanitari .In pratica  una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere , detta disponente,in previsione di una eventuale, futura incapacità di scegliere in modo autonomo ,autodeterminarsi, può esprimere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, in merito all’accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari .Il disponente può scegliersi una persona maggiorenne , capace di intendere e di volere, di fiducia ,detto fiduciario,per garantire lo scrupoloso rispetto delle proprie volontà espresse nella DAT ,disposizioni anticipate di trattamento,e poter fare le sue veci e rappresentarlo nelle

relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.La nomina del fiduciario può essere indicata nella DAT e lui può accettare già sottoscrivendo la DAT, oppure nomina e accettazione possono avvenire con atti successivi. Si può fare dal notaio ,sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio, in entrambi i casi il notaio conserva l’originale, e presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza ,con scrittura privata.Concetto chiave della legge è quello che  ogni persona può indicare le proprie “convinzioni e preferenze” in merito ai trattamenti sanitari. È nel DAT  va indicato il proprio consenso o rifiuto riguardo alle “scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”.Le disposizioni del DAT sono vincolanti per il medico, il quale deve attenersi a quanto indicato nel “biotestamento”.Quanto dichiarato nel DAT, è sempre revocabile dalla persona interessata e nei casi di emergenza e urgenza può essere fatta anche oralmente, ma solo in presenza di due testimoni.La legge sul biotestamento stabilisce che qualora una persona contragga una patologia cronica e invalidante , o “caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta”, può, di concerto con il medico, pianificare un piano terapeutico a seconda dell’evolversi delle conseguenze, qualora il paziente si trovi in condizioni tali da non poter esprimere il proprio consenso, allora il medico dovrà attenersi a quanto stabilito in precedenza.Il biotestamento è una dichiarazione anticipata di trattamento che specifica come si vuole che si agisca e a quali trattamenti si voglia essere sottoposti nel caso in cui ci si trovi in gravi condizioni fisiche ed impossibilitati ad esprimere le proprie volontà.Il  paziente sceglie  consapevolmente e coscientemente come essere curato, specificando quali cure voglia ricevere e quali no nel caso in cui fosse in una condizione di incapacità o impossibilità ad esprimere la propria volontà.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *