I personaggi dell’anno (1 ter): La subornazione vista da … Lino Ceccarelli

 

Aldo Bianchini

SALERNO – La ricostruzione storica generale che sto facendo in questi giorni del processo “Linea d’ombra” a carico dell’on. Alberico Gambino ed in particolare dell’accusa tentata, e subito archiviata, contro l’allora segretaria del Comune di Pagani dott.ssa Ivana Perongini (difesa dall’avv. Giovanni Falci) non poteva non passare per il reato di “intralcio alla giustizia”, ovvero per il cd reato molto brutto di “subornazione” che il pm Vincenzo Montemurro cercò, con intelligenza ma senza una base concreta di credibilità, di proiettare nel processo-madre per acquisire, forse, con l’aiuto della prospettata subornazione quelle prove che Egli stesso incominciava a rendersi conto di non avere.

Non sono soltanto supposizioni giornalistiche, dico questo partendo da una frase che Montemurro pronunciò in una delle primissime udienze del processo presso l’aula bunker di Nocera Inferiore, quando tutti gli imputati erano ancora dietro le sbarre: penso che la società civile di Pagani abbia tanto da imparare da questo processo”.

 

Io la pensavo esattamente come il pm e credo fermamente che da quel processo “la società civile di Pagani (e non solo!!) e la giustizia in genere avrebbero avuto tanto da imparare” ma in forma diversa da come il caso venne prospettato dalla pubblica accusa.

 

Ma cos’è precisamente la subornazione e in che modo il magistrato inquirente deve scoprirla e, semmai, portarla a processo ?

 

Innanzitutto si tratta certamente di uno dei delitti più spregevoli che si possano commettere in danno della giustizia. La parola “subornare” è poco diffusa nel pubblico: significa in buona sostanza dare (o anche solo promettere) ad un “testimone” o ad una persona “informata sui fatti” denaro o qualsiasi altra utilità al fine di fargli deporre il falso. A tali fini è irrilevante -cioè non conta- che il teste sia sentito effettivamente dal Giudice, ma è sufficiente  sia ammesso a deporre, mentre non è necessario che egli  abbia accettato o meno la “proposta indecente”. Ovviamente la subornazione assume la dignità di “delitto spregevole” nel momento in cui essa viene conclamata come realmente consumata per sollecitare il teste a dire il falso e non per sollecitare la memoria del teste a ricordare la verità.

 

Questo è un passaggio fondamentale in cui spesso, troppo spesso, si perdono anche i PM più agguerriti quando vanno testardamente alla ricerca solo delle prove a carico e non anche a discarico, così come imporrebbe loro la legge. Vi renderete conto da soli che su queste apparenti sottigliezze (indurre a dire il falso o sollecitare a ricordare la verità) nel tempo si sono scatenate battaglie giudiziarie invereconde che, purtroppo, hanno lasciato sul campo molte vittime, nell’uno e nell’altro caso. La delicatezza estrema dell’argomento ha animato, negli annali della giustizia, almeno due correnti di pensiero di segno opposto. Per parlarne in maniera compiuta bisogna ricorrere alle sentenze che, se non fanno legge, fanno almeno scuola.

 

Ho rispolverato una vecchia e paludata sentenza istruttoria di proscioglimento (n. 198/83 del 24 ottobre 1983) emanata dall’allora capo dell’ufficio istruzione di Salerno dott. Lino Ceccarelli per demolire l’impianto accusatorio del pm Luciano Santoro che voleva l’arresto dell’indagato e dei testimoni subornati (sentiti due volte) in una vicenda giudiziaria davvero di poco conto (l’accusa era di ipotetico assenteismo) che poteva, però, lasciare sul campo morti e feriti.

 

Ho citato due monumenti della magistratura salernitana schierati l’uno contro l’altro. Il giudice Ceccarelli sottoscrisse una sentenza istruttoria di ben 17 pagine in un’epoca in cui i “proscioglimenti in istruttoria” si decidevano con pochissime righe (i giuristi e i pm studiosi lo ricorderanno!!), tanto era l’eco che stava suscitando quel processo.

Ecco cosa scrisse Ceccarelli:

  • E’ ben evidente, quindi, che tra una deposizione e l’altra la memoria sia stata sollecitata; e non è da escludere che il sollecitatore –direttamente o indirettamente- sia stato l’imputato, ma non è questo il problema; il problema da risolvere non sta nello stabilire se i testi siano stati o meno sollecitati, ma sta nello stabilire se siano stati sollecitati a dire il vero o a dire il falso … non lo si può condannare se … Li abbia sollecitati a ricordare come si erano svolti i fatti; li abbia, cioè, sollecitati a dire il vero … Sarebbe, invero, troppo semplicistico affermare –ad imitazione di un noto showman specialista di quiz televisivi- che la “prima risposta è quella che conta”: l’accertamento della verità, in un processo penale, non segue gli stessi binari di un quiz televisivo. E avrebbe senz’altro facilitato il compito del giudice adottare un’altra soluzione, che pure l’ordinamento giuridico gli consentiva: il ricorso all’art.359 c.p.p.. Ma a parte la considerazione che, per procedere all’arresto dei testimoni per falsa testimonianza, si sarebbe dovuto avere la certezza che gli stessi avevano detto il vero nella prima deposizione e mentivano nella seconda, non è detto che, con una tale soluzione, si sarebbe raggiunta la verità … spesso i testi arrestati hanno si ritrattato, si ripete; ma non il falso, dicendo il vero, bensì il vero, dicendo il falso …”.

 

Una eccellente lezione magistrale di diritto penale da parte del dr. Lino Ceccarelli che ci ha lasciato soltanto qualche anno fa dopo una lunga vita dedicata all’amministrazione della giustizia ed alla sua famiglia. Un uomo e un magistrato di grande valore che non andò mai sopra le righe e neppure sulle prime pagine dei giornali; integerrimo galantuomo, guardava gli indagati e gli imputati negli occhi e, soprattutto, leggeva gli atti allegati ai fascicoli.

Una sentenza che fa scuola, non c’è che dire; una sentenza che è tuttora di grande attualità sebbene dall’ 83 siano intervenuti stravolgimenti, forse, innaturali del processo penale che è passato troppo velocemente da inquisitorio ad indiziario senza le necessarie garanzie per tutte le parti in causa, soprattutto per gli indagati.

Prima c’era il pubblico dibattimento che avveniva realmente in aula, oggi il dibattimento si sviluppa sui media che, ripeto, si appiattiscono facilmente sulle posizioni dell’accusa perchè fanno certamente più notizia.

E qui devo dare atto al dr. Vincenzo Montemurro di essere stato in quell’occasione un magistrato d’altri tempi, attento alle reazioni di chi aveva davanti per capire se, come e quando era necessario fare un passo indietro, come fece archiviando il fascicolo d’accusa; probabilmente anche Lui come Ceccarelli guardò, in quella occasione, bene negli occhi chi aveva di fronte: la dott.ssa Perongini e l’avv. Falci.

 

 

 

 

 

 

 

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