SUPERBONUS: Osservazioni da parte della Corte dei Conti sui decreti del Ministero dello Sviluppo economico: asseverazioni e requisiti minimi – superbonus 110%.

 

Dr. Pietro Cusati

(Giurista – Giornalista)

Roma 30 settembre 2020 – Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.  E’ prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione.I due decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, asseverazioni e requisiti, del 3 e 6agosto 2020, per il superbonus 110% , i sono ancora  in procinto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Corte dei Conti infatti su i due decreti ha fatto osservazioni che necessitano di alcune modifiche prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. I due decreti sul Superbonus al 110% sono stati registrati con osservazioni dalla Corte dei conti in data 16 settembre 2020. I due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico con le regole per le asseverazioni e sui requisiti tecnici per le detrazioni fiscali al 110% del Superbonus sono stati ammessi al visto e registrati in data 16 settembre. Gli atti sono, quindi, efficaci. Le osservazioni che hanno accompagnato la registrazione riguardano appunti sul testo normativo delle asseverazioni che appare “non adeguatamente” coordinato “con le previsioni, per la parte relativa alla medesima materia, di cui al citato Decreto ministeriale c.d. “Requisiti””, in modo che, per una corretta interpretazione risulta “necessaria la contestuale lettura della pertinente norma di legge”. Il richiamo è ad una “maggiore puntualità e ad una più accurata revisione dei testi normativi a rilevanza esterna, per assicurarne l’agevole comprensione e prevenirne ogni incertezza applicativa”. Le osservazioni della Corte dei Conti dovranno essere correttamente valutate prima della pubblicazione in Gazzetta. Il Decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione  di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, cosiddetto Superbonus. In particolare nell’incrementare al 110 per cento l’aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.60/E, del 28 settembre 2020 ha espresso un parere relativo agli  interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari . La legge 17 luglio 2020 n.77 ha introdotto nuove disposizioni che  si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ,cosiddetto  eco bonus, per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici ,cosiddetti sisma bonus,nonché  per il restauro delle facciate esterne degli edifici,cosiddette , bonus facciate.  Il decreto Rilancio stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio,compresi quelli antisismici, e per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ,ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus , nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva  cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari ,cosiddetto  sconto in fattura. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi,cd. interventi “trainati”.Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da condomìni,persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento,Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea ,cooperative di abitazione a proprietà indivisa,Onlus e associazioni di volontariato,associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Il Superbonus spetta in caso di interventi di isolamento termico sugli involucri,sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni,sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti,interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Oltre agli interventi trainanti rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici,infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi, sconto in fattura, o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti , persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti,di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF,l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

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